Anabolizzanti per cani

Stargate

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  1. staffylover
     
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    CITAZIONE (amalgam @ 22/11/2008, 12:42)
    volevo solo precisare che il primo a stilare la lista delle razze pericolose in italia è stato girolamo sirchia nel 2003 (governo psiconano) dove ci ha messo in questa lista anke cani dal carattere indiscutibilmente buono ( credo la ricorderete),e da li i mass media hanno fatto il resto pompando sempre di più le notizie su questi presunti cani killer incutendo nel cittadino 1 paura sempre + elevata,anke quando non centravano i pit ce li mettevano sempre di mezzo,raccontando l'accaduto sempre a loro piacimento, e adesso vorrebbero far credere ke le cose kambieranno,ma siamo 1 po realisti,quando non gliene frega 1 c...o delle persone,come possono pensare ai cani

    Mi spiace ma ti sbagli...l'ordinanza sirchia non parlava di razze pericolse in quanto tali ma era rivolto solo ai proprietari per non esaltarne l'aggressività...la famosa lista la ha stilata la turco

    ecco il testo di legge del ministro sirchia...non si parla di razze pericolose ma di non esaltare la potenziale pericolosità di cani che come ben sai se non saputi gestire possono creare danni e questo decreto si rivolge ai PADRONI dei cani non agli animali stessi........


    Il testo completo della legge

    IL MINISTRO DELLA SALUTE
    Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
    Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
    Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
    Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
    Visti i reiterati e sempre più frequenti episodi di aggressione da parte di cani di razza particolarmente pericolosa, quali i Pit-bull;
    Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare - in attesa della
    emanazione di una disciplina normativa organica in materia -disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;
    Ordina:
    Art. 1.
    1. Sono vietati:
    a) l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità di cani pit-bull e di altri incroci o razze con spiccate attitudini aggressive appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione Cinologica Internazionale;
    b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
    c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito
    all'art. 1, commi 2 e 3, della legge l4 dicembre 2000, n. 376.
    Art. 2.
    1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, quando
    li portano in luogo pubblico o aperto al pubblico debbono usare contestualmente il guinzaglio e la museruola, previsti dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
    1954, n. 320.
    E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui
    all'art. 1:
    a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
    b) a chi e' sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
    c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
    d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'art. 727 del codice penale;
    e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per
    infermita'.
    2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.
    3. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1 e' tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti dal Ministero delle attivita' produttive.
    4. I detentori che non intendono mantenere il possesso dell'animale nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbonointeressare le autorita' veterinarie competenti nel territorio al fine di ricercare idonee soluzioni di affidamento del proprio cane.
    5. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia e di protezione civile.
    La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla data di entrata in vigore, che decorre dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 9 settembre 2003
    Il Ministro: Sirchia


    Per quanto riguarda l'ignoranza delle persone che si bevono tutto quello che la tv dice loro......ti quoto in pieno ma la colpa non è di nessuno...è solo la loro che non sanno aprire il cervello.........

    ps..........come noterai il ministro sirchia ha messo anche l'aut aut al doping.........ma tutti noi sappiamo che la gente se ne frega comunque...........vedi il povero rottweiler di chieti anabolizzato........

    per par condico ecco l'ordinanza della turco che riprende pari pari quella di sirchia ma in pù AGGIUNGE la famosa lista delle razze pericolose e il divieto della mozza di orecchie e coda...

    MINISTERO DELLA SALUTE

    ORDINANZA 12 dicembre 2006
    Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani. (GU n. 10 del 13-1-2007)

    IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
    Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
    Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;
    Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudelta' contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, che ratifica l'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
    Considerato che l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e puo' provocare reazioni di aggressivita' da parte degli animali stessi, l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189;
    Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;
    Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;
    Ordina:

    Art. 1.
    1. Sono vietati:
    a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei cani;
    b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressivita' di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato;
    c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressivita';
    d) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
    e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
    i) il taglio della coda;
    ii) il taglio delle orecchie;
    iii) la recisione delle corde vocali;

    2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

    Art. 2.
    1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:
    a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
    b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.
    2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco allegato devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto
    3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

    Art. 3.
    1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1 lettera b) ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

    Art. 4.
    1. L'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e puo' provocare reazioni di aggressivita' da parte degli animali stessi.
    Pertanto l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.

    Art. 5.
    1. Si definisce cane con aggressivita' non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrita' fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.
    2. I servizi veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressivita' non controllata rilevati, nonche' dei cani di cui all'elenco allegato al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumita' pubblica.
    3. L'autorita' sanitaria competente, in collaborazione con la Azienda sanitaria locale stabilisce:
    a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprieta' con aggressivita' non controllata con i relativi parametri per la rilevazione;
    b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;
    c) l'obbligo per i proprietari dei cani cui al comma 1 di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;
    d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature.
    4. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo:
    a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
    b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
    c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
    d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
    e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermita'.
    5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo che non e' in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorita' veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi dell'art. 2, comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281.
    6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

    Art. 6.
    1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle Amministrazioni competenti secondo i parametri territoriali in vigore.

    La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

    Roma, 12 dicembre 2006

    Il Ministro: Turco

    Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 365.

    ALLEGATI

    Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, della presente ordinanza:

    American Bulldog;
    Cane da pastore di Charplanina;
    Cane da pastore dell'Anatolia;
    Cane da pastore dell'Asia centrale;
    Cane da pastore del Caucaso;
    Cane da Serra da Estreilla;
    Dogo Argentino;
    Fila brazileiro;
    Perro da canapo majoero;
    Perro da presa canario;
    Perro da presa Mallorquin;
    Pit bull;
    Pit bull mastiff;
    Pit bull terrier;
    Rafeiro do alentejo;
    Rottweiler;
    Tosa inu.
     
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